La Costituzione Italiana tutela il diritto all’abitazione in via indiretta, stabilendo che il domicilio è inviolabile (art.14) e che l’accesso all’abitazione deve essere agevolato anche mediante il ricorso a provvidenze sociali (art.47, comma 2 e 31). Il diritto all’abitazione per gli stranieri si conforma, in base all’art.10, comma 2, della Costituzione alle norme e i trattati internazionali, tra cui l’art.11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 1966) che prevede il diritto di ognuno ad un livello di vita degno che comprende il diritto ad un’abitazione, e l’art.6, lettera a, della Convenzione ILO n. 97, il quale impone agli Stati membri di adottare un trattamento non meno favorevole rispetto ai propri cittadini.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che il diritto all’abitazione si configura come: “fondamentale diritto sociale riscontrabile nell’art.25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell’art.1 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali (…). Questa Corte ha già altra volta riconosciuto “indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”, e ha individuato in tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all’abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art.2 della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale”. La Corte Costituzionale ha comunque anche evidenziato che “il diritto all’abitazione tende ad essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività”.
La disciplina specifica in materia di accesso all’abitazione, contenuta nell’art.40 del Testo Unico sull’Immigrazione, assicura che anche lo straniero regolarmente soggiornante, a parità con i cittadini italiani, possa accedere all’abitazione senza discriminazioni (art.43, comma 2, lettera c, del Testo Unico). I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno UE e quelli regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Più recenti provvedimenti normativi hanno tuttavia previsto requisiti ulteriori per l’accesso all’alloggio che si aggiungono a quelli già previsti dall’art.40, comma 6, del Testo unico. In particolare, il piano nazionale di edilizia abitativa introdotto con il cosiddetto “piano casa” ha previsto l’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale destinate prioritariamente a prima casa per varie categorie di soggetti, tra cui gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione.
Analogamente detta legge prevede che nell’ambito del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per gli immigrati prevedono il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione. Stante la competenza dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, come l’accesso all’abitazione, le Regioni possono adottare politiche sociali, in proporzione alle risorse disponibili, tenendo in considerazione ulteriori requisiti collegati al livello di radicamento territoriale dei cittadini stranieri all’interno del territorio di sua competenza, purché questi non siano manifestamente non irragionevoli.
L’art.21 della Convenzione sullo status di rifugiato (Ginevra, 1951) prevede che lo Stato debba garantire ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile in materia di accesso all’abitazione, e comunque in condizioni di parità rispetto a quello accordato ai cittadini. Lo stesso è previsto, in ambito dell’Unione Europea, dall’art.24 della Direttiva 2004/38/CE. Di conseguenza anche i rifugiati hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Per i richiedenti asilo sono previste apposite sistemazioni alloggiative temporanee per il periodo di esame delle domande di protezione internazionale. Inoltre, il richiedente asilo che sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari viene accolto in determinate strutture.
Per maggiori informazioni sul sistema di accoglienza visita la pagina Come fare per – Casa.
Fonte: Testo Unico dell’Immigrazione, Costituzione