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Quadro giuridico Europeo sulla Cultura


La materia culturale è stata introdotta con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il 1° novembre 1993. Ai sensi dell’art.3 del Trattato che istituisce la Comunità europea, essa ha l’obiettivo di partecipare “allo sviluppo delle culture dei diversi Stati membri”.

Secondo quanto previsto dall’art.151 dell’Trattato, l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; favorisce la collaborazione fra gli operatori culturali dei diversi Stati membri ovvero completa le loro iniziative, ma non impone l’armonizzazione delle politiche culturali. L’arti.87, con riferimento agli indirizzi da perseguire in materia di concorrenza, pur definendo in via generale incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato nella misura in cui incidano sugli scambi tra i Paesi membri, include tra le possibili deroghe “gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio” a condizione che non alterino il regime degli scambi e della concorrenza.

La politica dell’Unione europea nel settore culturale si traduce in azioni concrete; in particolare (con Decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000) è stato istituito uno strumento unico di finanziamento e programmazione della cooperazione culturale, denominato programma “Cultura 2000”. Il progetto, inizialmente varato per l’arco temporale 2000-2004, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2006 (Decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004).

Il programma si propone di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione di uno spazio culturale europeo mediante il sostegno alla cooperazione tra autori, artisti e operatori culturali; esso persegue le finalità di favorire il dialogo e la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli europei; salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale comune; promuovere la creatività, la diffusione transnazionale della cultura e la circolazione degli artisti e delle opere; migliorare l’accesso e la partecipazione alla cultura del maggior numero di cittadini europei, in particolare dei giovani e delle fasce sociali più svantaggiate; valorizzare il ruolo della cultura quale fattore di sviluppo socioeconomico; agevolare il dialogo e lo scambio con i Paesi terzi.

Inoltre, l’Unione si prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche (la cosiddetta “eccezione culturale”) e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo specie nel caso di accordi (nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi) suscettibili di compromettere la diversità culturale e linguistica dei Paesi membri.

Riguardo alle politiche culturali, il Trattato conferma gli indirizzi del Trattato CE sia per quanto attiene l’incoraggiamento della cooperazione tra Stati membri ed il sostegno alle azioni per lo sviluppo della diffusione della cultura e della storia dei popoli sia per quanto attiene gli indirizzi in materia di aiuti di Stato. Si ricorda infine che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa ha introdotto all’art. III-282, una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall’Unione tenendo conto della specificità del settore, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. In tal senso l’azione dell’Unione promuove l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e protegge l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani.

Fonte: Europa.eu

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