Il presente Piano Sociale Regionale è redatto ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante ad oggetto “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” (d’ora in poi Legge regionale 13/2014).
L’art. 26 della Legge regionale 13/2014, recita:
«Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali. Il piano sociale regionale definisce:
a) l’individuazione, sulla base dell’omogeneità territoriale, degli Ambiti territoriali sociali e il relativo assetto istituzionale e organizzativo;
b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale attraverso linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
c) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al comma 1 dell’articolo 4 ed i fattori di rischio sociale da contrastare;
d) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quando previsto al comma 2 dell’articolo 4;
e) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 5;
f) le sperimentazioni e gli interventi di cui all’articolo 13, comma 5;
g) le modalità di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del sistema integrato dei servizi;
h) h) le politiche, le metodologie e le intese per l’integrazione sociosanitaria;
i) gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza degli interventi e relativo sistema di
valutazione, verifica e monitoraggio;
j) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale;
k) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale.»
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