ISTRUZIONE
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DIRITTO ALLO STUDIO
L’art.34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti. Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.
Per i cittadini stranieri, così come per gli italiani, il diritto allo studio è funzionale allo sviluppo della persona umana, sia nella dimensione individuale sia sul piano sociale. La disciplina specifica in materia di diritto all’istruzione assicura questo diritto a tutti gli individui, salvo prevedere alcune distinzioni a seconda che si tratti dell’istruzione dei minori o la formazione degli adulti, per i quali, come pure previsto dalle principali fonti internazionali, l’istruzione di grado superiore può non essere necessariamente garantita a tutti. Tuttavia, la Costituzione italiana prevede che i capaci e i meritevoli possano raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di risorse economiche, provvedendo con concorsi all’assegnazione di borse di studi, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, paragrafo 3).
Sia i minori sia gli adulti stranieri sono agevolati nel loro percorso formativo dall’attivazione da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di servizi e corsi rivolti all’apprendimento della lingua italiana. L’apprendimento dell’italiano come seconda lingua è infatti strumento indispensabile sia per il buon esito dell’inserimento scolastico sia, più in generale, per l’integrazione dello straniero e per la costruzione di un’armoniosa coesione sociale.
La normativa in tema di diritto allo studio per gli stranieri dedica inoltre particolare attenzione all’educazione interculturale da parte della comunità scolastica, che accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra culture, promuovendo iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (articolo 38, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione). La scuola infatti costituisce il luogo primario per la costruzione e la condivisione di quei valori comuni che contribuiscono alla formazione di una cittadinanza attiva. In questo contesto l’educazione interculturale coinvolge tutti gli studenti nell’obiettivo comune di acquisire conoscenze e competenze necessarie non solo per la convivenza democratica ma anche per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, della cultura e dell’impegno sociale.
Fonte: Costituzione italiana
INGRESSO IN ITALIA PER TIROCINI
I cittadini stranieri interessati a svolgere tirocini in Italia devono ottenere il visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede il cittadino straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.
I progetti di tirocinio vanno quindi, così come anche previsto dall’art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione, preventivamente vistati dalle Regioni.
Dopo un’istruttoria amministrativa e un’ispezione all’azienda, la Regione appone un visto tramite un atto monocratico del direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. L’atto, che riporta i dati del promotore, dell’azienda ospitante e del tirocinante, nonché il piano formativo, la sede, la durata, le facilitazioni previste e i risultati dell’ispezione, è essenziale per ricevere il visto d’ingresso in Italia, ma non lo garantisce in quanto è l’Ambasciata Italiana-Ufficio Visti nel paese di origine del tirocinante che decide il rilascio o meno del visto.
Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro. Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con l’apposito decreto flussi.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del MIUR dedicato agli studenti stranieri:
ENTRARE IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2021-2022.
Per conoscere le disposizioni vigenti per l’anno accademico 2021-2022 è possibile consultare il sito dedicato e scaricare il manuale in italiano o in inglese.
ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITA’
Possono accedere all’università in Italia i cittadini stranieri sia residenti all’estero che quelli regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
I cittadini stranieri residenti all’estero
I cittadini stranieri residenti all’estero potranno accedere ai corsi universitari chiedendo il visto d’ingresso per studio. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo. L’ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione. L’elenco dei posti riservati agli studenti stranieri sono pubblicati sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell’accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul titolo di studio.
I cittadini stranieri residenti in Italia
I cittadini stranieri residenti in Italia potranno accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani se:
-se sono residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
-se sono regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
-se sono residenti ma titolari di diploma finale di scuole italiane all’estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.
I corsi di Laurea (primo ciclo) hanno durata triennale mentre i corsi di Laurea Magistrale (secondo ciclo) si distinguono in: Laurea Magistrale della durata di un biennio successivo al corso di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale (ovvero Medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura a ciclo unico, giurisprudenza e restauro).
Fonte: Studiare in Italia
Università in Molise
Visita il sito dell’UNIMOL per conoscere l’offerta formativa dell’ateneo:
ISCRIVERSI AL TEST DI LINGUA ITALIANA
Dal 9 dicembre 2010, i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sottoporsi al Test di lingua italiana, corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.
Il cittadino straniero interessato dovrà inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it e compilando il modulo di domanda.
Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all’ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l’interessato indicando la data e la sede dell’esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame. Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test.
Sono esentati dallo svolgimento del test di lingua italiana:
-i minori di anni 14;
-gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap;
-chi abbia conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado che studia all’università o frequentanti un master o un dottorato;
-chi sia in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
-chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti con attestazione del Livello A2;
-chi abbia ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo Unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al Livello A2;
-i dirigenti o il personale altamente specializzato, i lettori universitari, i professori universitari, gli interpreti e i giornalisti ufficialmente accreditati entrati con l’art 27 comma 1 lettera a c d q.
-i dirigenti o il personale altamente specializzato, i lettori universitari, i professori universitari, gli interpreti e i giornalisti ufficialmente accreditati entrati con l’art 27 comma 1 lettera a c d q.
Nel caso in cui il cittadino straniero non debba effettuare alcun test per la verifica, la Questura verifica, attraverso le copie autentiche dei titoli di studio o attraverso i certificati di frequenza, l’esclusione dell’obbligo di svolgimento del test.
Fonte: Ministero dell’Interno
Imparare l’italiano online
Il portale Integrazione Migranti mette a disposizione on line corsi e materiali di livello A1/A2, per chi vuole avere una conoscenza “di base” dell’italiano e corsi e materiali di livello B1/B2, per chi vuole avere una conoscenza più ampia dell’italiano (“livello intermedio”).
Per maggiori informazioni visita il sito.
Fonte: Integrazione Migranti
CPIA
Il Centro Interprovinciale per l’Istruzione degli Adulti, CPIA, sono strutture del Ministero dell’Istruzione che realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti. Il compito dei CIPA è quello di fornire un servizio permanente per riqualificare culturalmente e professionalmente gli adulti, anche se sprovvisti di titoli di studio, in modo da favorirne il rientro nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, l’acquisizione di competenze legate al lavoro, alla vita sociale e al recupero dei bassi livelli di istruzione.
Offerta formativa dei CPIA riguarda:
-percorsi di primo livello – primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex Licenza Media);
-percorso di primo livello – secondo periodo didattico, finalizzato al conseguimento della certificazione delle competenze dell’obbligo scolastico;
-percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento i un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
-percorso di alfabetizzazione funzionale (lingue straniere e informatica) finalizzata a migliorare e a potenziare le competenze linguistiche e/o informatiche della popolazione adulta.
CPIA Regione Molise
FORMAZIONE
Organismi di F.P. accreditati presso la Regione Molise – DGR 533/12
Consulta l’elenco per avere informazione sugli enti presenti sul territorio: http://smat.regione.molise.it/public/main/index#enteformazione/elenco
Catalogo dei corsi di formazione gratuiti offerti dalla Regione Molise
Catalogo
Catalogo_regionale_offertaformativa
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico o di una qualifica professionale conseguiti all’estero possono chiedere il riconoscimento in Italia del loro titolo. Il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero è necessario per iscriversi ad un corso di Laurea, Dottorato di ricerca, per partecipare ad un Concorso pubblico o per farsi riconoscere una qualifica professionale.
Per avere maggiori informazioni sul riconoscimento dei propri titoli di studio è possibile rivolgersi al centro d’informazione nel paese in cui si intende trasferirsi per studio o lavoro.
Il riconoscimento di titolo rilasciato da Università estera
I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Quindi, è necessario chiederne il riconoscimento.
L’equipollenza è un tipo di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se corrisponde, in modo dettagliato, ad un titolo universitario italiano simile. L’equipollenza viene rilasciata dalle Università italiane che, nella loro autonomia, decidono caso per caso. La richiesta deve essere presentata presso le Segreterie Studenti delle Università che prevedono un corso di studi simile con quello ottenuto all’estero.
In Italia il punto di informazione è il CIMEA (Centro Informazioni Mobilità ed Equivalenze Accademiche).
Fonte: MIUR
ELENCO DELLE SCUOLE PRESENTI IN MOLISE
Scarica i file divisi per provincia per consultare l’elenco delle scuole presenti sul territorio Molisano:
– Provincia di Campobasso
Istituti principali_Campobasso
Istituti non statali_Campobasso
– Provincia di Isernia
Istituti principali_Isernia
Istituti non statali_Isernia
Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per il Molise