CASA
Tutte le informazioni della categoria casa
DIRITTO ALLA CASA
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia iscritto nelle liste di collocamento e occupato in una regolare attività lavorativa in condizione di parità con i cittadini italiani può:
– accedere agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica;
– accedere al credito agevolato per l’acquisto o l’affitto della prima casa;
– accedere agli alloggi predisposti attraverso contributi regionali di proprietà delle Province e dei Comuni;
– accedere ai centri di accoglienza predisposti e gestiti dalle Regioni in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato.
Fonte: Regione Molise
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP
La locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (cd. case popolari) viene disciplinata dalle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, e 7 luglio 2006, n. 17.
Periodicamente, i Comuni emanano i bandi di concorso riservati ai nuclei familiari che possiedono i requisiti soggetti ed oggettivi per l’accesso a detti alloggi. Al fine di uniformare le procedure per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto, vengono riportati, sotto forma di facsimile, lo schema di domanda/autocertificazione e la direttiva relativa all’attribuzione dei punteggi, nonché i riferimenti reddituali (limiti di accesso, classi di reddito e minimo vitale).
Per scaricare il bando e i moduli è possibile consultare il sito della Regione Molise:
IACP: Istituti autonomi per le case popolari
L’Attività degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ha avuto avvio con la prima legge promulgata in Italia per facilitare la costruzione di case popolari. Compito principale dell’I.A.CP. della Provincia di Campobasso è quello di provvedere alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica che garantiscano un alloggio e quindi il “bene casa” alle categorie sociali meno abbienti cercando di migliorare la qualità della vita delle stesse.
L’I.A.C.P. svolge i propri compiti istituzionali con autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
Principali attività
L’attività dell’IACP consiste:
a) nell’attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto e il recupero di abitazioni e immobili anche attraverso programmi integrati e programmi dì recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) nel progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici;
c) nello svolgere attività per le nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
d) nel gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, svolgendo ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
e) nello stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori per la progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), e d);
f) nello svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
g) nell’intervenire, con fini calmieratori sul mercato edilizio, rispettando i principi stabiliti nella legislazione regionale, mediante l’utilizzazione di risorse proprie e non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
h) nel formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi dì edilizia residenziale pubblica;
i) nello svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
Fonte: IACP Campobasso
Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare i siti dei due IACP presenti nella Regione Molise:
CONTRATTI DI LOCAZIONE
Per legge il contratto di locazione per uso abitativo può essere solo di due tipi:
a) con un canone libero e una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro,
b) predisposto dalle organizzazioni di proprietari e inquilini, con canone calmierato e una durata fissata a tre anni rinnovabili per altri due.
Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a tre anni, anche questi predisposti dalle associazioni.
Per legge sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quella prevista; nullo è anche ogni patto (al di fuori del contratto stesso) con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d’affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Se questo succede, l’inquilino, entro 6 mesi dal rilascio dell’immobile, può chiedere la restituzione delle somme pagate in più (dimostrando la maggiorazione attraverso le matrici degli assegni o, in mancanza, ricorrendo a testimoni)
4+4 a canone libero
Questo contratto prevede una durata non inferiore a 4 anni, scaduti i quali si rinnova automaticamente per altri quattro, a meno che il proprietario non decida di usare l’appartamento come abitazione o di adibirlo ad uso professionale per sé, il coniuge i figli o i fratelli, o ancora decida di ristrutturarlo completamente.
Trascorso anche il secondo quadriennio si può procedere così:
– rinnovare le condizioni del contratto (per esempio aumentando il canone);
– rinunciare al rinnovo.
Chi prende l’iniziativa (di rinnovo o di disdetta) deve comunicare le sue intenzioni alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto. Se nessuno dei due inoltra la disdetta, il contratto si rinnova tacitamente alle vecchie condizioni. La parte interpellata deve rispondere, con raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo, la locazione scade dal giorno previsto dal contratto. Per avere un modello di contratto standard, potete usare uno dei moduli messi a disposizione dalle associazioni di categoria Sunia, Sicet, Uniat e Confedilizia.
3+2 a canone calmierato
In alternativa al contratto precedente, le parti possono stipulare il contratto di locazione definendo la misura del canone e la durata del contratto sulla base di accordi siglati dalle organizzazioni di inquilini e proprietari alla presenza del ministro dei Lavori Pubblici.
Questo tipo di contratto non può avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si mettono d’accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri 2 anni, salvo la possibilità di disdetta per le stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero.
Scaduti anche gli ultimi due anni, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni, o comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente.
Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete usare i contratti tipo depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali.
Contratti già stipulati
Se avete in corso un contratto stipulato con le vecchie regole del patto in deroga e dell’equo canone, per voi non cambia nulla. Si applicheranno, infatti, le vecchie regole fino alla scadenza del contratto: a quel punto, in caso di rinnovo, starà a voi (e alla vostra controparte) la scelta di uno dei due tipi di contratto previsti dalla nuova legge.
Fonte: Regione Molise
AFFITTI TEMPORANEI
Nel caso di studenti fuori sede, o di chi cerca casa per uso temporaneo, si può affittare l’appartamento solo alle condizioni concordate tra le organizzazioni di categoria. La legge distingue tra due tipologie: quella per
soddisfare esigenze temporanee di varia natura e quella per motivi di
studio. Questi contratti, secondo il decreto del ministero dei Lavori Pubblici che ne determina le caratteristiche, non possono avere una durata inferiore al mese e superiore a diciotto. Fanno eccezione i contratti di locazione rivolti a studenti universitari fuori sede che devono avere una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e possono essere sottoscritti sia da singoli studenti sia da gruppi. Anche per questi contratti esistono i modelli depositati presso i comuni interessati.
Fonte: Regione Molise
ACQUISTO PRIMA CASA
Nel caso di acquisto della “prima casa” sono previste una serie di agevolazioni:
– l’imposta di registro, o in alternativa l’Iva, si paga con aliquota ridotta,
– le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa valgono anche per l’acquisto di pertinenze e anche se effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
– c/2, cantina o soffitta;
– c/6, garage o box auto;
– c/7, tettoia o posto auto.
Se il venditore dell’immobile è soggetto ad Iva
Chi compra dovrà pagare l’Iva con l’aliquota ridotta al 4% in luogo del 10%. L’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare nella misura fissa pari a 129,11 euro ciascuna.
Se il venditore dell’immobile non è soggetto ad Iva
L’imposta di registro si dovrà pagare con l’aliquota del 3% in luogo del 7%. Le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di 129,11 euro.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:
La natura dell’immobile acquistato
Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione “non di lusso”. Le abitazioni non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).
L’ubicazione dell’immobile acquistato
L’immobile deve essere ubicato:
– nel comune di residenza dell’acquirente;
– nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall’1/1/2001) l’acquirente stabilirà la propria residenza – nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di Residenza;
– nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;
– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE) l’immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano.
Le dichiarazioni che l’acquirente deve fare
Nell’atto di compravendita l’acquirente deve dichiarare:
– di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
– qualora non risieda già nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l’unità abitativa acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
Perdita delle agevolazioni prima casa
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
– le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;
– non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
– vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora.
Fonte: Regione Molise
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
Sulla base di un fondo nazionale, istituito nel 1998 dall’art. 11 della Legge n. 431/98, ogni anno i Comuni pubblicano un bando per assegnare i contributi economici a integrazione del pagamento del canone d’affitto. Il bando è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di reddito contenuto descritti dai singoli enti, necessitano di un contributo per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio. Questo “contributo” non copre per intero l’importo, ma ha lo scopo di abbatterne una parte rendendolo più equo. Nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, soggetti a sfratto esecutivo per finita locazione, minori, oppure nel caso di nuclei familiari seguiti economicamente dai Servizi sociali territoriali o con reddito zero, i limiti di reddito descritti, possono essere incrementati fino ad un massimo del 25%. Sulle domande presentate in autocertificazione si effettuano in percentuale i controlli, ai sensi di legge. Nei casi in cui la documentazione prodotta risulti difforme dai dati di reddito e di canone dichiarati, il contributo viene sospeso e i fascicoli trasmessi all’Autorità giudiziaria.
Fonte: Regione Molise
CERTIFICATO DI ALLOGGIO
L’attestazione di idoneità alloggio è un documento che attesta quante persone possono abitare nell’alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi. E’ indispensabile per tutti i cittadini migranti che vogliano ottenere il nulla osta al ricongiungimento del nucleo familiare, oppure presentare richiesta per la carta di soggiorno, o sottoscrivere con il proprio datore di lavoro il contratto di lavoro.
Come fare richiesta
Per richiedere l’attestazione di idoneità alloggio è necessario rivolgersi agli sportelli del Comune di residenza.
Documentazione da presentare
– Modulo di richiesta (il modulo è di solito reperibile presso gli sportelli incaricati del servizio);
– copia del permesso di soggiorno;
– copia del contratto di affitto o di acquisto o dichiarazione di ospitalità da parte del conduttore dell’alloggio;
– se richiesto dall’ufficio tecnico comunale perché non presente nelle banche dati.
Fonte: Regione Molise
CENTRI DI ACCOGLIENZA
I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, salvo quelli rilasciati per motivi di turismo, che non siano temporaneamente in grado di provvedere ai propri bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza.
I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l’autosufficienza e l’inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all’alloggio, offrono servizi socio-culturali, possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale, e prestare l’assistenza socio-sanitaria.
Ogni regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza anche per gli stranieri non regolarmente soggiornanti che si trovano in situazioni di emergenza.
Fonte: Regione Molise