L’istruzione per gli adulti stranieri, al contrario di quanto avviene per i minori, è invece riservata ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. La disciplina contenuta nell’art.39 del Testo Unico sull’immigrazione stabilisce che l’accesso all’istruzione universitaria dello straniero regolarmente soggiornante sia garantito in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani. In particolare, il Testo Unico prevede un sistema binario tra studenti stranieri già soggiornanti in Italia e studenti ancora residenti all’estero. In base a detto sistema possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università gli stranieri titolari di:
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o per asilo umanitario, per motivi religiosi; oppure
titolo di studio superiore conseguito in Italia e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di iscrizione alle prove, oppure
diplomi finali rilasciati dalle scuole italiane statali e paritarie all’esteroo dalle scuole internazionali funzionanti in Italia o all’esterooggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio, oppure
permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, immatricolati nei precedenti anni accademici ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano.
Per gli stranieri residenti all’estero fino all’anno accademico 2014/2015 è stata prevista la possibilità di accedere alle università italiane soltanto nell’ambito di un numero massimo di ingressi annualmente determinato con Decreto interministeriale MIUR, Interno e Ministero degli Affari Esteri. La procedura attualmente prevede che una volta individuato il corso di studio di suo interesse, lo studente straniero invii, nei termini previsti, domanda di pre-iscrizione all’Università italiana prescelta, consegnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel suo Paese. La domanda deve essere redatta in originale e duplice copia sul Modello “A” /Form “A” disponibile sul sito del Ministero dell’Università e dell’Istruzione. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, tradotti ufficialmente in Italiano, indicati nel modello stesso. La Rappresentanza acquisita la domanda di preiscrizione procede a rilasciare il visto d’ingresso, al fine di consentire allo studente di sostenere l’esame di ammissione all’Università e l’immatricolazione. Se non ne sono esonerati in quanto già in possesso di idonea certificazione, gli studenti stranieri devono anche sostenere una prova di lingua italiana, che si svolge presso la sede dell’Università scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali, quando previste, chi non abbia superato la prova di lingua italiana.
Agli studenti stranieri che frequentano l’Università viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c, del Testo Unico, attualmente della durata di un anno, rinnovabile se perdura l’iscrizione all’università, se sono stati sostenuti un determinato numero di esami e se perdurano i requisiti relativi al sostentamento economico, fino alla conclusione del percorso di studi e comunque non dopo il terzo anno oltre la durata del corso di studi (articolo 46, comma 4, del Regolamento di attuazione). Per l’anno accademico 201-2019 la copertura economica richiesta per l’ingresso non deve essere inferiore ad euro 453,00 al mese, per ogni mese di durata dell’anno accademico e pari ad euro 5.889,00 annuali.
Fonte: MIUR
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